Regolamento›Titolo IV
Art. 42
Punteggio finale
In vigore dal 4 mar 1984
Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.
Sulla base del punteggio finale la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.
Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, è approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-42