Regolamento›Titolo III
Art. 36
Graduatoria del concorso
In vigore dal 4 mar 1984
Ultimate le prove di esame, la commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.
Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito.
Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al penultimo comma dell'art. 60 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma comporta l'esclusione dal corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-36