RegolamentoTitolo I

Art. 14

Svolgimento delle prove orali

In vigore dal 4 mar 1984
Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-14

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Svolgimento delle prove orali (Art. 14 Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo