Regolamento›Titolo I
Art. 16
Graduatoria del concorso
In vigore dal 4 ott 1990
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.
Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.
Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.
I documenti di cui al secondo comma che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-16