Regolamento›Titolo I
Art. 17
Presentazione dei documenti
In vigore dal 4 mar 1984
I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:
a) il diploma del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato di cittadinanza italiana;
d) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;
e) l'estratto dell'atto di nascita;
f) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
I documenti indicati alle lettere b), c), e d) non devono essere anteriori a tre mesi dalla data di presentazione.
I certificati di cui alle lettere c) e d) devono attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al primo comma, una copia integrale dello stato matricolare ed è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al precedente primo comma, lettere b), c), d) ed e).
Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 10 aprile 1981, n.
121, e 24 novembre 1981, n. 675.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-17