RegolamentoTitolo I

Art. 20

Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e riserve di posti

In vigore dal 4 ott 1990
Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 47 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono, non oltre il limite del venti per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto. I posti riservati di cui al comma precedente che non vengono coperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-20

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Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e riserve di posti (Art. 20 Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo