RegolamentoTitolo I

Art. 23

Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove d'esame

In vigore dal 4 mar 1984
Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè siano in possesso degli altri requisiti. Possono, altresì, partecipare al concorso, per non più di due volte, i sovrintendenti della Polizia di Stato, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave. Ai candidati di cui al precedente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al precedente quarto comma debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto e l'attività investigativa, nonché una prova orale vertente su nozioni elementari di diritto penale, limitatamente al 20 libro del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria. All'accertamento dell'idoneità di cui al precedente comma provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica inferiore a commissario capo o equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nel precedente . Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-23

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