Art. 14 · Svolgimento delle prove orali
RegolamentoTitolo I

Art. 14

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Svolgimento delle prove orali

In vigore dal 4 mar 1984
Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-14