Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 8

Commissioni esaminatrici

In vigore dal 24 giu 1983
La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Esse sono composte da un presidente, da due dipendenti dell'Azienda e da due esperti. I membri di ciascuna commissione, se dipendenti dell'Azienda, sono scelti tra personale appartenente a profili professionali affini e comunque, ove non siano direttori centrali o dirigenti tra personale di qualifiche funzionali superiori a quella cui è ascritto il profilo professionale per il quale è bandito il concorso. Alle commissioni sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali. Ciascuna commissione è assistita nei suoi lavori da un segretario scelto fra i dipendenti dell'Azienda. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate, in relazione al tipo di concorso e al numero dei candidati, da altri componenti, ove si renda necessaria la ripartizione in sottocommissioni costituite secondo i medesimi criteri-unico restando il presidente - da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario aggiunto. La nomina delle sottocommissioni è obbligatoria quando il numero dei candidati sia superiore alle cinquecento unità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-8

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