Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo II
Art. 5
Requisiti generali per le assunzioni
In vigore dal 24 giu 1983
Per l'assunzione in servizio presso l'Azienda di assistenza al volo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dai bandi di concorso che comunque non potrà superare i 35 anni, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
c) idoneità fisica all'impiego, che l'Azienda accerta mediante visita medica e con ulteriori esami psico-fisici ove richiesto;
d) non aver riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato; in caso di procedimento penale in corso concernente delitti l'assunzione viene sospesa fino alla conclusione del procedimento stesso;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) buona condotta.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascun profilo professionale è determinato ai sensi dell'articolo seguente.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
I dipendenti di ruolo dell'Azienda possono partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi profilo professionale, purchè non abbiano raggiunto il limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio nell'ambito del profilo professionale per il quale concorrono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-5