Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 7

Concorsi di ammissione

In vigore dal 24 giu 1983
I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti specificatamente per ciascun profilo professionale, anche su base territoriale, con provvedimento del consiglio di amministrazione. Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Azienda. Il numero dei posti che possono essere messi a concorso viene determinato annualmente, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione. In sede di determinazione dei posti da riservare al personale già in servizio ai sensi del successivo secondo comma, la frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero. I concorsi consistono nelle prove scritte, orali, pratiche ed eventualmente psico-attitudinali fissate dal bando. I concorsi per l'ammissione ai profili delle qualifiche funzionali relative a professionalità di natura semplice, si articolano in prove prevalentemente pratiche. Il bando di concorso può stabilire che l'assunzione avvenga al termine di appositi corsi selettivi di formazione ed a seguito del previsto periodo di prova. Tali corsi potranno essere effettuati anche presso altre amministrazioni od enti pubblici o privati, in Italia o all'estero, cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato le prescritte prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità. I corsi prevederanno periodiche prove di selezione il cui superamento sarà pregiudiziale per il proseguimento dei corsi stessi, al termine dei quali verrà formata l'apposita graduatoria degli idonei da parte della direzione dei corsi. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione. Nel periodo di frequenza dei corsi ai partecipanti che non siano dipendenti dell'Azienda è attribuita una borsa di studio il cui importo è stabilito nel bando di concorso compatibilmente con le esigenze di bilancio e in conformità a quanto prescritte dal regolamento amministrativo-contabile dell'Azienda comunque in misura non superiore allo stipendio previsto per il profilo professionale cui si concorre. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-7

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Concorsi di ammissione (Art. 7 Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.) — Testo vigente | Portale Normativo