Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 4

Assunzioni

In vigore dal 24 giu 1983
Le assunzioni del personale di ruolo hanno luogo, mediante pubblico concorso con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell' del DPR 145/81, per i profili professionali o per le qualifiche iniziali che saranno determinati dal consiglio di amministrazione stesso secondo quanto disposto al primo comma dell' del citato DPR e in base ai criteri e alla procedura di cui agli del presente regolamento, nel rispetto degli del DPR 145/81. In casi particolari con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, possono essere disposte assunzioni di nuovo personale di qualifica funzionale superiore a quella iniziale quando siano richiesti particolari requisiti per speciali lavori o uffici e comunque quando non ricorrano condizioni di selettività. Tali assunzioni hanno luogo per pubblico concorso e per esse si può prescindere dai limiti di età di cui al successivo alinea b). L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego previo esame comparativo dei requisiti e dell'idoneità professionale degli iscritti nelle liste di collocamento delle province di impiego. Eventuali assunzioni temporanee o stagionali dovranno osservare i medesimi criteri e non potranno in nessun caso eccedere i tre mesi non prorogabili nell'anno. Il possesso delle condizioni di idoneità fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati.
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