Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo IICapo I

Art. 23

Incompatibilità

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite per fini di lucro o in cooperative di produzione e/o lavoro. Quando ne sia designato con deliberazione del consiglio di amministrazione, il dipendente può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali, in società o enti ai quali l'Azienda partecipi ai sensi dell' del DPR 145/81. Gli emolumenti eventualmente spettanti al dipendente per incarichi di cui al precedente comma connessi con le funzioni svolte dall'interessato nell'Azienda sono devoluti direttamente all'Azienda stessa. Il dipendente può essere nominato perito o arbitro, previa autorizzazione del direttore del servizio personale. Il dipendente che contravvenga al divieto di cui al primo comma viene diffidato dal direttore del servizio personale a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego. In caso di recidiva nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente primo comma il dipendente decade immediatamente dall'impiego. La decadenza è dichiarata con provvedimento del presidente, su conforme delibera del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-23

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