Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo II›Capo I
Art. 21
Residenza
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nel luogo dove ha sede l'ufficio presso cui presta servizio o in altra località purchè ciò gli consenta il regolare ed efficiente adempimento dei doveri di ufficio nel rispetto degli orari previsti; in tal ultimo caso deve chiederne autorizzazione al responsabile dell'unità organizzativa da cui dipende, il quale deve attenersi in materia ai criteri fissati in via generale dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-21