Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo II›Capo I
Art. 25
Altri doveri specifici
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente, fatti salvi eventuali profili di responsabilità penale, è tenuto:
a) a non interferire negli affari che altri abbiano con l'Azienda e ad astenersi dal compiere atti che implichino ingerenza e relazione con interessi dei medesimi;
b) a non eseguire e rilasciare copia di documenti di ufficio per ragioni non inerenti al servizio;
c) a non attendere, nell'ambito dell'Azienda, anche a titolo gratuito entro e fuori orario, a lavori per conto proprio o di terzi;
d) a non divulgare dati e notizie che interessino l'attività dell'Azienda senza la preventiva autorizzazione del direttore generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-25