Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 18
Stato matricolare
In vigore dal 24 giu 1983
Per ciascun dipendente è tenuto uno stato matricolare, nel quale devono essere indicati: le generalità, lo stato di famiglia, i titoli di studio, accademici e professionali, le pubblicazioni, la posizione in ordine al servizio militare, i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'Azienda, amministrazioni statali o altri enti pubblici, i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, le assenze per malattia, i congedi straordinari e le aspettative, le sanzioni disciplinari, eventuali note formali di merito e di demerito (encomi e lettere di richiamo), nonché tutte le notizie relative all'attività di servizio (unità e settori di lavoro presso i quali ha prestato la propria opera, mansioni e incarichi speciali svolti, partecipazioni a corsi o concorsi, lavori originali compiuti per il servizio, ecc.), e la posizione aggiornata ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'indicazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente primo comma viene cancellata dallo stato matricolare dopo cinque anni della loro adozione, ad esclusione di quelle di carattere risolutivo del rapporto di lavoro.
Il dipendente ha l'obbligo di comunicare la composizione della famiglia, la propria residenza, nonché, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-18