Art. 6
In vigore dal 7 mag 1983
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - CASALINUOVO -
BODRATO - GORIA -
MANNINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1983
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 285
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;120#art-6