Art. 6

In vigore dal 7 mag 1983
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1983 PERTINI FANFANI - CASALINUOVO - BODRATO - GORIA - MANNINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1983 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 285
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