Art. 2
In vigore dal 7 mag 1983
Con decorrenza 1 luglio 1983 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
1. - a) dopo il capo XV-ter, è inserito il capo XV-quater: "Carta per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore dei gruppi familiari" nel testo figurante nell'allegato n. 9 al presente decreto;
b) nella parte "Tariffe-Prezzi" è inserita la tariffa n. 27 per carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore dei gruppi familiari nel testo figurante nell'allegato n. 9 al presente decreto;
2. - il comma sub b) dell'articolo 36 par. 1 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;120#art-2