Art. 3

In vigore dal 7 mag 1983
In relazione alle modificazioni di cui sopra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad apportare al testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" tutte le ulteriori, necessarie modificazioni di carattere formale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;120#art-3

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