Art. 3
In vigore dal 7 mag 1983
In relazione alle modificazioni di cui sopra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad apportare al testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" tutte le ulteriori, necessarie modificazioni di carattere formale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;120#art-3