Art. 4
In vigore dal 7 mag 1983
Con decorrenza 1 maggio 1983 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
I - Parte I - CONDIZIONI. - Titolo IV:
A) Capo I - Art. 50, par. 1, punto 1):
comma a): l'importo di L. 8.000 e elevato a lire 11.000;
comma c): l'importo di L. 25.000 è elevato a lire 33.000.
B) Capo II - Art. 54:
par. 3, secondo alinea: la soprattassa di L. 1.800 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 180.000 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 2.200 e a L. 220.000;
par. 4, comma a), la soprattassa di L. 3.120 e il relativo minimo di L. 78.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 3.800 e a L. 95.000;
par. 4, comma b), la soprattassa di L. 2.160 e il relativo minimo di L. 54.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 2.600 e a L.
65.000.
II - Parte II - TARIFFE:
A) Capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:
1. Art. 61 par. 2 - Tasse minime:
l'importo di L. 10.500 per le spedizioni in piccole partite è elevato a L. 12.500;
gli importi di L. 105.000 e di L. 84.000 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a lire 125.000 e a L. 100.000.
2. Art. 65 - Cose di peso eccezionale o eccedenti la sagoma limite:
l'indicazione "10 tonn." risultante al par. 1 è modificata in "Kg. 20.000"; la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;
par. 3 - Treni straordinari:
al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L.
4.700 e di L. 23.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 5.700 e a L.
28.500;
al secondo alinea l'importo della tassa di L. 370 per carro
e per km è elevato a L. 450.
3. Art. 67 par. 1: la tabella di cui al punto b) è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto.
B) Capo II - Art. 71:
1. par. 2: gli importi di L. 500 e L. 320 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 600 e a L. 400.
2. par. 4:
la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto;
il prezzo di L. 44.000 figurante all'ultimo alinea è elevato a L. 53.000.
C) Capo III - Art. 72 - Tariffe per treni speciali:
1. par. 1: il deposito di L. 450.000 per la richiesta del treno speciale è elevato a L. 600.000.
2. par. 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 7.350 e del relativo prezzo minimo di L. 450.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 9.000 e a L. 540.000;
la tassa di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L.
450.
D) Capo IV - Tariffa ordinaria n. 1 - Titolo III - Prezzi:
1. la tabella di cui alla Serie A - Spedizioni di colli espressi - è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto;
2. la tabella di cui alla Serie B - Spedizioni di messaggerie - è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 14 al presente decreto.
E) Capo V - Tariffe speciali:
1. Tariffa speciale n. 103: nella tabella risultante al Titolo III - Prezzi - nella colonna "Classi di prezzi", la lettera "F", applicabile alle merci ascritte in Nomenclatura alla Categoria "d", è sostituita dalla lettera "E".
2. Tariffa speciale n. 104: le tabelle di cui al Titolo III - Prezzi - sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 15 al presente decreto.
3. Tariffa speciale n. 105:
Serie A - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi di cui ai commi a) e b) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 16 e n. 17 al presente decreto;
Serie B - Titolo III - Prezzi: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 18 al presente decreto;
Serie C:
Titolo III - Prezzi: la lettera "G" figurante nella colonna
"Prezzi" è sostituita dalla lettera "F";
Titolo IV - Condizione particolare 1ª, comma b): la tassa
di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L. 450.
4. Tariffa speciale n. 106, Titolo III - Prezzi: l'importo della tassa sul valore per ogni 100 Km indivisibili e per ogni 1.000 lire indivisibili di L. 17 e di lire 4,40, con il minimo di L. 2.200 per spedizione, sono elevati, rispettivamente, a L. 20,50, a L. 5,30 e a lire 2.750.
5. Tariffa speciale n. 107:
Titolo III - Prezzi e modalità di pagamento: la tabella di cui al punto 1 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto;
Titolo IV - Condizione particolare 7ª: l'importo di L. 500 relativo all'indennizzo massimo per chilogrammo è elevato a L.
1.000.
6. Tariffa speciale n. 108, Serie B:
Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto;
Condizione particolare 2°: la tassa di sorveglianza di L. 2.600 è elevata a L. 3.200;
Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L. 450.
7. Tariffa speciale n. 109:
Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto;
Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 9.300 per il nolo degli addobbi funebri è elevata a L. 11.200.
8. Tariffa speciale n. 110, Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto.
9. Tariffa speciale n. 111, Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 23 al presente decreto.
F) Capo VI - Tariffe eccezionali:
1. Tariffa eccezionale n. 203:
a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 24 al presente decreto;
b) il testo della Condizione particolare 2ª è modificato come segue:
"2ª Le autovetture ad uso promiscuo tipo "Giardinetta" e "Familiare" sono assimilate alle autovetture se contengono non oltre 80 Kg di merci (nota alla serie A); altrimenti sono da tassare con i prezzi della serie B1.
Alle imbarcazioni leggere caricate sulle autovetture si applica il prezzo fisso di L. 7.800, sempre che dette imbarcazioni siano di lunghezza non superiore a quella delle autovetture e non presentino alcuna sporgenza, in senso longitudinale, rispetto alla sagoma di ingombro delle autovetture stesse.
Qualora l'imbarcazione presenti, in senso longitudinale, delle sporgenze rispetto alla sagoma di ingombro dell'autovettura, la tassazione di quest'ultima deve essere fatta considerando la lunghezza complessiva dell'auto stessa e della parte sporgente dell'imbarcazione, ferma restando l'applicazione del suddetto prezzo fisso di L. 7.800 per il natante.
Nel caso di andata e ritorno, ferma restando l'applicazione dei prezzi previsti dalla T.E. n. 203 per le autovetture, il prezzo dell'imbarcazione va raddoppiato".
2. Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al Titolo II - Prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto.
3. Tariffa eccezionale n. 209: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto.
4. Tariffa eccezionale n. 221:
a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto;
b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 3.700 è elevata a L. 4.450;
c) Condizione particolare 6ª:
i prezzi di L. 7.400 per gli adulti e di L. 3.700 per i
ragazzi sono elevati, rispettivamente, a L. 9.000 e a L. 4.500;
la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in
cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto;
d) Condizione particolare 7ª:
la tassa di L. 6.000 per ogni 25 Kg indivisibili di
bagaglio a mano, eccedenti il peso di kg 50, è elevata a L. 7.200; la tassa di L. 3.050 per capo o di L. 2.250 per ogni 10 kg
indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata, rispettivamente, a L. 3.650 o a L. 2.700;
e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 26.000, previsto nel testo del primo e del secondo alinea, è elevato a L.
31.200.
G) Capo VII - Prezzi:
1. Titolo A) - Spedizioni a bagaglio: la tabella dei prezzi di cui alla Serie la è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 29 al presente decreto;
2. Titolo B) - Spedizioni a carro:
a) punto 1. - L'indicazione "Classi dalla A alla H" è modificata in "Classi dalla A alla G". Le tabelle dei prezzi delle Classi dalla A alla G sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 30 al presente decreto;
b) punto 2. - Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 31 al presente decreto.
III - Parte III - La "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 32 al presente decreto.
IV - Allegati:
A) Allegato 1: il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 33 al presente decreto.
B) Allegato 2:
punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 34 al presente decreto;
punto 5.1.4: le indennità di L. 2.700 e di L. 5.400 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 3.250 e a L. 6.500;
punto 5.1.5: le indennità di L. 26.500 e di L. 53.000 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 32.000 e a L. 64.000;
punto 5.1.7: le indennità di L. 730 e di L. 1.460 per ogni
contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 880 e a L. 1.760.
C) Allegato 2-ter:
punto 3.4.2: le tasse di L. 300 per ogni paletta e di L. 450 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 360 e a L. 540;
punto 3.7.5: le tasse di L. 175 per ogni paletta e di L. 300 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 210 e a L. 360;
punto 4.6.2: le tasse di L. 175 per ogni paletta, di L. 300 per ogni paretale e di L. 410 per ogni box-paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 210, a L. 360 e a L. 500;
punto 5.1.3: le tasse di L. 1.250 per ogni paletta e di L. 2.500 per ogni paretale sono elevate, rispettivamente, a L. 1.500 e a L. 3.000.
D) Allegato 3: l'importo di L. 45.000 previsto dagli è elevato a L. 54.000.
E) Allegato 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto.
F) Allegato 7:
1. Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di L. 45.000 è elevata a L. 54.000.
2. Art. 135:
1) punto: la tassa di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L. 450;
2) punto:
a) comma a):
la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui
carri di L. 350 ed il relativo minimo di L. 700 sono elevati, rispettivamente, a L. 420 e a L. 840;
la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri
prevista in L. 350 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 24.000 per carro e per le prime 24 ore e di L. 35.000 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 420, a L. 28.800 e a L. 42.000;
b) comma c): la tassa di L. 2.000 dovuta per la guardia
speciale è elevata a L. 2.500.
G) Allegato 9: i corrispettivi di cui alle tariffe nn. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 36 al presente decreto.
V - Appendice:
A) Punto 4°: il compenso di L. 350 a collo figurante alla nota è elevato a L. 420.
B) Punto 8°: la tassa di L. 27.000 prevista al comma 4) del Titolo I e al comma 3) del Titolo II è elevata a L. 32.500.
C) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 37 al presente decreto.
D) Punto 12°, allegato: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 38 al presente decreto.
E) Punto 14°, art. 12:
1. Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro, previsto al par. 1 nelle misure di L. 14.000 e di L. 7.000, è elevato, rispettivamente, a L. 17.000 e a L. 8.500.
2. Le tasse di sosta previste al par. 4 nelle misure di L. 3.600, L. 4.800, L. 6.000 e L. 7.200 sono elevate, rispettivamente, a L. 4.500, a L. 6.000, a L. 7.500 e a L. 9.000.
F) Punto 15, comma 4): il diritto fisso di L. 1.800 e la tassa di L. 10.000 sono elevati, rispettivamente a lire 2.160 e a L. 12.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;120#art-4