Art. 2

In vigore dal 7 lug 1983
Ai Fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;296#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE di tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche. — Testo vigente | Portale Normativo