Art. 4

In vigore dal 7 lug 1983
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente: "Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1983 PERTINI FANFANI - CASALINUOVO - PANDOLFI MANNINO - SCOTTI Visto il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1983 Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 7
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Art. 4 Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE di tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche. — Testo vigente | Portale Normativo