Art. 4
In vigore dal 7 lug 1983
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - CASALINUOVO - PANDOLFI MANNINO - SCOTTI
Visto il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;296#art-4