Art. 1

In vigore dal 7 lug 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Visto in particolare l' della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunità europee; Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote: n. 79/532/CEE del 17 maggio 1979 concernente l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; n. 79/533/CEE del 17 maggio 1979 concernente il dispositivo di rimorchio e la retromarcia; n. 79/622/CEE del 25 giugno 1979 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche); Attesa la necessità di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari; Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76; Attesa altresì l'opportunità, su conforme parere espresso dal comitato interministeriale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212, di modificare l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: . Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: a) l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; b) il dispositivo di rimorchio e la retromarcia; c) i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche); si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 3. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche: - altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm., - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm., - possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione, - massa uguale o superiore a 800 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonché il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;296#art-1

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