Art. 1
In vigore dal 7 lug 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto in particolare l' della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunità europee;
Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote:
n. 79/532/CEE del 17 maggio 1979 concernente l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
n. 79/533/CEE del 17 maggio 1979 concernente il dispositivo di rimorchio e la retromarcia;
n. 79/622/CEE del 25 giugno 1979 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche);
Attesa la necessità di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari;
Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;
Attesa altresì l'opportunità, su conforme parere espresso dal comitato interministeriale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212, di modificare l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
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Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
b) il dispositivo di rimorchio e la retromarcia;
c) i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche);
si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 3.
Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm.,
- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm.,
- possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione,
- massa uguale o superiore a 800 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonché il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;296#art-1