Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 lug 1983
Ai Fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;296#art-2