Art. 8
In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente:
"Onere del tributo nei rapporti con lo Stato. - Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-8