Art. 8

In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Onere del tributo nei rapporti con lo Stato. - Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-8

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