Art. 11
In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente:
"Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio. - Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura
vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono
scriversi sul medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purchè riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-11