Art. 13

In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Pagamento in modo virtuale. - Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno ed eventualmente corretta in relazione a modifiche della disciplina 9 della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo