Art. 17

In vigore dal 4 mar 1983
L' è sostituito dal seguente: "Solidarietà. - Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell', di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore. Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le dà in uso a qualsiasi titolo è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo