Art. 19
In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente:
"Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria. - Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, è soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 31, ad una pena pecuniaria da un minimo pari a due volte l'imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa.
La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.
Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'art. 31, è dovuta una pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L. 3.000; per gli effetti cambiari e titoli equivalenti di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
L'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell' è punita con una pena pecuniaria da un minimo pari alla metà ad un massimo pari all'ammontare del conguaglio dovuto.
La pena pecuniaria di cui al precedente comma è ridotta al decimo quando la dichiarazione sia presentata entro il mese successivo alla scadenza ed è ridotta al quinto quando sia presentata entro il terzo mese successivo alla scadenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-19