Art. 5

In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Definizione di foglio, di pagina e di copia. - Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate semprechè queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-5

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Art. 5 Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo. — Testo vigente | Portale Normativo