Art. 9

In vigore dal 1 gen 1983
Le integrazioni apportate con l' all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni hanno effetto dal 1 gennaio 1973; quelle apportate con l' all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, hanno effetto dal 1 gennaio 1974. Si applicano le disposizioni contenute nell', comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94 nonché quelle di cui all', comma primo, dello stesso decreto. Non si fa luogo comunque a rimborso delle imposte già pagate. Le integrazioni e le modificazioni apportate con l' del presente decreto e con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, rispettivamente, al n. 9) dell'art. 10 ed all'ultimo comma dell'art. 30 del predetto decreto n. 633 hanno effetto dal 1 aprile 1979; le modificazioni apportate con l' al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto n. 633 hanno effetto dal 1 gennaio 1982. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1982 PERTINI FANFANI - FORTE - ROGNONI - GORIA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1982 Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 29
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