Art. 6
In vigore dal 1 gen 1983
La lettera a) dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell', nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell' limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, semprechè ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-28;954#art-6