Art. 1

In vigore dal 1 gen 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321; Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576; Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249; Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765; Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146; Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: . I commi quarto e quinto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali". "Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorchè esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-28;954#art-1

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Art. 1 Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e della imposta sul reddito delle persone giuridiche. — Testo vigente | Portale Normativo