Art. 3
In vigore dal 1 gen 1983
Al n. 9) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell', ultimo comma, del presente decreto;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-28;954#art-3