Art. 4

In vigore dal 23 ago 1985
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto sia nel colloquio che nella successiva prova grafica. Sulle prove orali la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della commissione. Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1983 Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 7

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-03;981#art-4

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Art. 4 Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo. — Testo vigente | Portale Normativo