Art. 2

In vigore dal 4 feb 1983
Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, ciascuna commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composta del presidente e di quattro membri. Il presidente viene nominato fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo di materie geologiche; i membri vengono prescelti da terne - designate dai competenti ordini e collegi professionali - formate di persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo ed a riposo; b) liberi docenti; c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'; d) funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologi presso pubbliche amministrazioni iscritti all'elenco speciale dell'Ordine nazionale geologi, con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'; e) funzionari tecnici, in possesso della laurea in ingegneria mineraria ed iscritti all'albo professionale degli ingegneri, che svolgano mansioni di geologo presso pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'; f) fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-03;981#art-2

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