Art. 1
In vigore dal 4 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente regolamento:
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Le lauree in scienze geologiche ed in ingegneria mineraria sono titoli accademici validi per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-03;981#art-1