Art. 3
In vigore dal 4 feb 1983
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo consistono in un colloquio, in una prova grafica ed in una prova orale.
Il colloquio tende all'accertamento della preparazione professionale del candidato attraverso l'esame e la discussione di un lavoro sperimentale nel campo geologico-applicativo che può anche essere la tesi di laurea.
Il risultato negativo del colloquio preclude al candidato la prosecuzione dell'esame.
La prova pratica comprende una relazione scritta, anche con grafici, su argomenti di carattere professionale riguardante:
1) esplorazione geologica del sottosuolo;
2) idrogeologia;
3) geomorfologia applicata;
4) geologia delle costruzioni;
5) geologia mineraria;
6) geologia agraria.
La commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti e il candidato ha facoltà di scelta.
Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla commissione.
La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in un colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-03;981#art-3