Art. 3

In vigore dal 10 ott 1982
Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;659#art-3

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Art. 3 Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo