Art. 1

In vigore dal 10 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sentito il comitato interministeriale dei prezzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 31 luglio 1982; Decreta: . Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituite con quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto; 2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto; 3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto; 4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto; 6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 155.100 e in L. 87.200 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto; 9) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 8 al presente decreto; 10) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 500 per la prima e L. 400 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.500 per la prima e in L. 1.000 per la seconda classe; 11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido per il servizio urbano di Roma, previsto all'art. 43, paragrafo 11, è fissato in L. 5.000; 12) al terzo capoverso dell'articolo 30 è aggiunto quanto segue: "Contemporaneamente a detta domanda deve essere versato il deposito cauzionale indicato nell'allegato n. 1, punto 16-bis. Se, per fatto di chi ha richiesto il trasporto, questo non abbia più luogo nel giorno ed ora stabiliti, l'Amministrazione ha diritto di trattenere il deposito cauzionale"; 13) all'art. 45 paragrafo 6 le parole "con un minimo di lire mille" figuranti all'ultimo capoverso sono soppresse; 14) all'art. 48 paragrafo 4 le parole "con un minimo di lire mille" figuranti al quinto capoverso sono soppresse; 15) l'ultimo capoverso della tariffa n. 14 è modificato come segue: "Per le regolarizzazioni in treno, il viaggiatore oltre al pagamento del prezzo del biglietto o del trasporto di cui al precedente comma, deve corrispondere, a titolo di penalità, una soprattassa di pari importo, con l'applicazione del diritto di cui all'art. 10".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;659#art-1

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