Art. 2
In vigore dal 10 ott 1982
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
I - Parte II - TARIFFE:
A) Capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:
1. Art. 61 § 2 - Tasse minime:
l'importo di L. 9.300 per le spedizioni in piccole partite è elevato a L. 10.500;
gli importi di L. 95.500 e di L. 76.400 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 105.000 e a L. 84.000.
2. - Art. 65 § 3 - Treni straordinari:
al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L. 4.255 e di L. 21.295 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.700 e a L.
23.500;
al secondo alinea l'importo della tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevato a L. 370.
3. Art. 67 § 1, le tabelle di cui ai punti a) e b) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 9 e n. 10 al presente decreto.
B) Capo II - Art. 71:
1. § 2: gli importi di L. 452 e L. 292 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 500 e a L. 320.
2. § 4:
la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto;
il prezzo di L. 39.900 figurante all'ultimo alinea è elevato a L. 44.000.
C) Capo III - Art. 72 - Tariffe per treni speciali:
1. § 1: il deposito di L. 399.300 per la richiesta del treno speciale è elevato a L. 450.000.
2. § 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 6.650 e del relativo prezzo minimo di L. 399.300 sono elevati, rispettivamente, a L. 7.350 e a L. 450.000, la tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevata a L. 370.
D) Capo IV - Tariffe ordinarie:
Tariffa n. 1 - Titolo III - Prezzi:
la tabella di cui alla Serie A - Spedizioni di colli espressi - è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto;
la tabella di cui alla serie B - Spedizioni di messaggerie - è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto.
E) Capo V - Tariffe speciali:
1. Tariffa speciale n. 104: le tabelle dei prezzi di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 14, n. 15 e n. 16 al presente decreto.
2. Tariffa speciale n. 105:
Serie A - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi di cui ai punti a) e b) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 17 e n. 18 al presente decreto;
Serie B - Titolo III - Prezzi: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto;
Serie C - Titolo IV - Condizione particolare al comma b): la tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevata a L. 370.
3. Tariffa speciale n. 106 - Titolo III - Prezzi:
l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 15,29 e di L. 3,96 con il minimo di L. 1.990 per spedizione sono elevati, rispettivamente a L. 17,00, a L. 4,40 e a L. 2.200.
4. Tariffa speciale n. 107:
Titolo I - Limiti di applicazione: l'indicazione di "L. 2.000" risultante alla fine del testo dei punti b), c), d) ed e) è modificata in "L. 2.500";
Titolo III - Prezzi e modalità di pagamento: il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 20 al presente decreto.
5. Tariffa speciale n. 108, serie B:
Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto;
Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza di L. 2.326 è elevata a L. 2.600;
Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 332 per carro e per chilometro viene elevata a L. 370.
6. Tariffa speciale n. 109:
Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto;
Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 8.380 per il nolo degli addobbi funebri è elevata a L. 9.300.
7. Tariffa speciale n. 110 - Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 23 al presente decreto.
8. Tariffa speciale n. 111 - Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto.
F) Capo VI - Tariffe eccezionali:
1. Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 25 al presente decreto.
2. Tariffa eccezionale n. 216: la tariffa è soppressa.
3. Tariffa eccezionale n. 221:
a) le tabelle di alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 26 al presente decreto;
b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 3.350 è elevata a L. 3.700;
c) Condizione particolare 6ª:
i prezzi di L. 6.700 per gli adulti e di L. 3.300 per i
ragazzi sono elevati, rispettivamente, a L. 7.400 e a L. 3.700;
la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in
cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 27 al presente decreto;
d) Condizione particolare 7ª:
la tassa di L. 5.445 per ogni 25 chilogrammi indivisibili
di bagaglio a mano eccedenti il peso di chilogrammi 50, è elevata a L. 6.000;
la tassa di L. 2.750 per capo o di L. 2.035 per ogni 10
chilogrammi indivisibili prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata, rispettivamente, a L. 3.050 o a L. 2.250;
e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 22.990, previsto nel testo del primo e del secondo alinea, è elevato a L.
26.000.
G) Capo VII - Prezzi:
Titolo A) - Spedizioni a bagaglio: la tabella dei prezzi di cui alla Serie 1ª è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto;
Titolo B - Spedizioni a carro:
a) punto 1. - L'indicazione "Classi dalla A alla I" è modificata in "Classi dalla A alla H". Le tabelle dei prezzi delle Classi dalla A alla H sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 29 al presente decreto;
b) punto 2. - Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 30 al presente decreto.
II - Parte III - Alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" sono apportate le modificazioni risultanti nell'allegato n. 31 al presente decreto.
III - ALLEGATI:
A) Allegato n. 1: il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 32 al presente decreto.
B) Allegato n. 2:
punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 33 al presente decreto;
punto 5.1.4: le indennità di L. 2.380 e di L. 4.770 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 2.700 e a L. 5.400;
punto 5.1.5: le indennità di L. 23.950 e di L. 47.910 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 26.500 e a L. 53.000;
punto 5.1.7: le indennità di L. 660 e di L. 1.320 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 730 e a L. 1.460.
C) Allegato n. 2-ter:
punto 3.4.2: le tasse di L. 266 per ogni paletta e di L. 399 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 300 e a L. 450;
punto 3.7.5: le tasse di L. 159 per ogni paletta e di L. 266 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 175 e a L. 300;
punto 4.6.2: le tasse di L. 159 per ogni paletta, e di L. 266 per ogni paretale e di L. 371 per ogni box paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 175, a L. 300 e a L. 410;
punto 5.1.3: le tasse di L. 1.130 per ogni paletta e di L. 2.260 per ogni peretale sono elevate, rispettivamente, a L. 1.250 e a L. 2.500.
D) Allegato n. 3: l'importo di L. 39.900 previsto dagli è elevato a L. 45.000.
E) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 34 al presente decreto.
F) Allegato n. 7:
4. Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di 39.900 è elevata a L. 45.000.
2. Art. 135:
1) punto: la tassa di L. 332 per carro e per chilometro è elevata a L. 370;
2) punto:
a) comma a):
la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui
carri di L. 291 ed il relativo minimo di L. 582 sono elevati, rispettivamente, a L. 350 e a L. 700;
la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri
prevista in L. 291 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 21.200 per carro e per le prime 24 ore e di L. 31.200 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 350, a L. 24.000 e a L. 35.000;
b) comma c): la tassa di L. 1.330 dovuta per la guardia
speciale è elevata a L. 2.000.
G) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe numeri 1, 2 e 3, sono costituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto.
IV - APPENDICE:
A) Punto 4°: il compenso di L. 319 a collo figurante alla nota è elevato a L. 350.
B) Punto 8°: la tasca di L. 23.950 prevista al comma 4 del del titolo I e al comma 3 del titolo II è elevata a L. 27.000.
C) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 36 al presente decreto.
D) Punto 12° - Allegato: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 37 al presente decreto.
E) Punto 14° - Art. 12:
1. Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 12.400 e di L. 6.200 è elevato, rispettivamente, a L. 14.000 e a L. 7.000.
2. Le tasse di sosta previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 3.190, L. 4.235, L. 5.289 e L. 6.380 sono elevate, rispettivamente, a L. 3.600, a L. 4.800, a L. 6.000 e a L. 7.200.
F) Punto 15°, comma 4): il diritto fisso di L. 1.550 e la tassa di L. 7.950 sono elevati, rispettivamente, a L. 1.800 e a L. 10.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;659#art-2