Art. 3
3 / 4In vigore dal 10 ott 1982
Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;659#art-3