Capo II

Art. 9

In vigore dal 3 set 1982
Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente ovvero del primo comma del precedente . Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-9

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Art. 9 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. — Testo vigente | Portale Normativo