Capo II

Art. 13

In vigore dal 3 set 1982
Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente . Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell' l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-13

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Art. 13 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. — Testo vigente | Portale Normativo