Capo II

Art. 18

In vigore dal 3 set 1982
Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.
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Art. 18 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. — Testo vigente | Portale Normativo