Art. 18
Capo II

Art. 18

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In vigore dal 3 set 1982
Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-18