Capo II
Art. 6
In vigore dal 3 set 1982
Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell' della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.
La predetta autorità, se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.
Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.
Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-6