Capo II

Art. 4

In vigore dal 3 set 1982
Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell' della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art; 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo