Capo II
Art. 4
In vigore dal 3 set 1982
Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell' della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.
Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art; 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-4