RegolamentoCapo IX

Art. 251

Apertura del conto di credito per la francatura meccanica

In vigore dal 1 ott 1982
Prima che la macchina sia messa in opera, l'utente deve chiedere l'apertura di un conto di credito, depositando una somma corrispondente alla presunta francatura di un mese, senza però superare la portata massima del contatore. Quando la presunta francatura di un mese sia di notevole importo, l'Amministrazione può consentire che la misura del deposito sia inferiore a quella stabilita dal comma precedente; in ogni caso, però, il deposito deve essere reintegrato quando le tasse delle corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti di esso. Non sono accettate corrispondenze o pacchi per la cui francatura non esista nel conto il corrispondente importo. L'uso della macchina, quando sia esaurito il credito, può dar luogo a carico degli utenti all'applicazione delle sanzioni stabilite dall' del codice postale. Per la tenuta del conto di credito non è dovuta dall'utente alcuna provvigione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-251

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