RegolamentoCapo IX

Art. 248

Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo

In vigore dal 1 ott 1982
I punzoni forniti all'utente rimangono di proprietà dell'Amministrazione e debbono essere restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina. L'utente è obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati. Appena applicati i punzoni la macchina deve essere verificata, collaudata e suggellata dall'Amministrazione. Il certificato di collaudo, attestante che la macchina è conforme al campione depositato e funziona regolarmente, è redatto in due esemplari uno dei quali è consegnato all'utente. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni per l'uso della macchina e le penalità alle quali può essere sottoposto l'utente in caso di trasgressione, salva l'eventuale applicazione dell' del codice postale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-248

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Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo (Art. 248 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo