Regolamento›Capo IX
Art. 248
Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo
In vigore dal 1 ott 1982
I punzoni forniti all'utente rimangono di proprietà dell'Amministrazione e debbono essere restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina.
L'utente è obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati.
Appena applicati i punzoni la macchina deve essere verificata, collaudata e suggellata dall'Amministrazione. Il certificato di collaudo, attestante che la macchina è conforme al campione depositato e funziona regolarmente, è redatto in due esemplari uno dei quali è consegnato all'utente.
Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni per l'uso della macchina e le penalità alle quali può essere sottoposto l'utente in caso di trasgressione, salva l'eventuale applicazione dell' del codice postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-248